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Autentica di firma

pubblicato il 07/04/2025

I cittadini e le cittadine maggiorenni, anche residenti in altri comuni, possono rivolgersi agli uffici anagrafici per ottenere l'autentica della firma apposta, in modo autografo, su alcuni tipi di documenti redatti in lingua italiana.
Richiedendo l'autenticazione di firma, l'interessato/a ottiene l'attestazione, da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che il documento sottoposto è stato firmato in sua presenza, previa identificazione.
L'autenticazione, quindi:

  • attesta che il documento è attribuibile al soggetto che firma la dichiarazione
  • attesta la data in cui la dichiarazione viene firmata.

Attenzione:
Possono essere autenticate le firme nei seguenti casi:

  • istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a privati o anche a pubbliche amministrazioni/gestori di pubblici servizi ai soli fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici (artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000);
  • procedimento elettorale (art. 14 L. 53/1990);
  • voto per corrispondenza per il rinnovo degli ordini professionali (art. 3 comma 7 D.P.R. 169/2005);
  • quietanze liberatorie di assegni emessi senza provvista (art. 8 comma 3 bis L. 386/1990);
  • consenso scritto all'incontro degli aspiranti adottanti ed il minore proposto dall'autorità straniera (art. 31 comma 3 lettera E, L. 184/1983);
  • atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 D.L.vo 271/1989).

I cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare il servizio solo per dichiarazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti attestabili da pubbliche amministrazioni italiane.
Per atti diversi da quelli sopraelencati, l'autentica di firma può essere rilasciata solo da un notaio.
Non possono essere autenticate le firme apposte su:

  • contratti;
  • atti con cui l'interessato/a esprime una propria volontà (procure, mandati, incarichi, dichiarazioni di accettazione, assensi, autorizzazioni, dinieghi, deleghe).

È necessario presentarsi presso l'ufficio anagrafe del Comune, senza appuntamento. La firma deve essere effettuata dall'interessato davanti al pubblico ufficiale che deve autenticarla.

Occorre essere muniti:

  • di un documento d'identità valido;
  • dell'atto da sottoscrivere in presenza dell'ufficiale d'anagrafe.

L'autentica di firma è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di €16, salvo le esenzioni di cui all'allegato B del D.P.R. 642/1972, e al pagamento dei diritti di segreteria di € 0,57.
Andrà presentata allo sportello una marca da bollo da € 16.00 preventivamente acquistata.

Autentica di firma: quietanza liberatoria

Il d.L. n.70/2011,ha introdotto all'art. 8 comma 3-bis della L. 386/1990, la possibilità, anche per i funzionari del Comune, di autenticare le firme sulle quietanze liberatorie.
La quietanza liberatoria è un atto a forma vincolata mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore. L'autenticazione di firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che firma.
La quietanza, stante la sua efficacia probatoria dichiarativa, deve avere forma scritta.
Può assumere la forma di atto pubblico o di dichiarazione ricevuta da notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato a conferirle pubblica fede ex art. 2699 c.c.. Alcuni autori ritengono non necessaria (seppur opportuna) la firma del creditore, trattandosi di dichiarazione e non di negozio.
Stando invece al contenuto, la quietanza deve indicare necessariamente il nome del creditore e del debitore, il rapporto obbligatorio cui inerisce (causale), data e firma (vedi comunque sopra).La quietanza deve essere rilasciata dal creditore se il debitore ne faccia richiesta e non può quindi esimersi in detta specifica ipotesi.
L'articolo 8, comma 3, della legge n. 386/1990 dispone che "La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto".
Come precisato dalla Corte di Cassazione con pronuncia 1/7/1992, essa costituisce un atto a forma vincolata mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore.

L'autentica di firma è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di €16, salvo le esenzioni di cui all'allegato B del D.P.R. 642/1972, e al pagamento dei diritti di segreteria di € 0,57.
Andrà presentata allo sportello una marca da bollo da € 16.00 preventivamente acquistata.

Autentica di firma - quietanza liberatoria (art. 8 Legge 386/1990 e ss.mm.ii.)

Autentica di firma di chi non sa o non può firmare.
Autentica di firma a domicilio.
Per coloro che non sanno o non possono firmare a causa di motivi di salute, sono possibili forme alternative di autentica o dichiarazione. Inoltre per coloro che non possono recarsi di persona presso l'Ufficio Anagrafe, è possibile richiedere che la procedura sia svolta presso il proprio domicilio.
Può richiederla:

  • Chiunque non sappia firmare;
  • chiunque abbia un impedimento di salute temporaneo per cui non possa effettuare la sottoscrizione;
  • chiunque, per comprovati motivi, non possa recarsi presso l'ufficio anagrafe per sottoscrive o effettuare la dichiarazione.

La richiesta va presentata dai diretti interessati. Le persone che non possono recarsi presso i nostri uffici possono farsi rappresentare da un parente o componente della famiglia, senza necessità di delega scritta.

Chi non sa o non può firmare
Il cittadino che non sa firmare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (è, per esempio, il caso dell'analfabeta) o non può fisicamente firmare queste dichiarazioni (perché, per esempio, ha le mani paralizzate), può rendere queste dichiarazioni davanti ad un pubblico ufficiale che si accerta dell'identità del dichiarante ed attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dall'interessato, in presenza di un impedimento a firmare

Chi è impossibilitato temporaneamente alla firma per ragioni di salute
Per il cittadino che si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute (è il caso, ad esempio, di persona vittima di incidente stradale), le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, ad un pubblico ufficiale, il quale si accerta dell'identità del dichiarante e del suo rapporto di parentela con la persona impossibilitata alla firma.
All'interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato.

Impossibilità per motivi di salute a recarsi presso gli uffici comunali
Per chi non potesse recarsi presso i nostri uffici per motivi di salute, è possibile autenticare la sottoscrizione presso la propria residenza in Quarto comunicando la situazione all'Ufficio Anagrafe e portando in visione il documento su cui deve essere raccolta la dichiarazione.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante e della sua capacità d'intendere e di volere.
Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
L'autentica è soggetta all'imposta di bollo (Euro 16,00) e ai diritti di segreteria (Euro 0,57), a meno che non sia prevista dalla norma un'esenzione, che deve essere dichiarata dal richiedente.

Richiesta autentica o CIE a domicilio

CONTATTI UFFICIO ANAGRAFE

Ufficiale di Anagrafe:
Perrotta Sossio tel. 081 8069231
Scarciglia Mauro tel. 081 8069230

Responsabile di Settore:
Dott.ssa Angela Biondi - tel. 081 8069251

Indirizzo civico: Municipio centrale del Comune di Quarto, Via E. De Nicola 8 (Piano Terra)
Pec: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

  • Lunedì / Mercoledì / Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
  • Martedì / Giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445