A partire dal 1 gennaio 2012 non è consentito alle Pubbliche Amministrazioni emettere certificati da produrre alle altre pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di pubblici servizi. In questi casi è obbligatorio il ricorso all'autocertificazione, che non ha nessun costo e non necessita dell'autentificazione della firma. La mancata ricezione delle autocertificazioni costituisce violazione dei doveri di ufficio.
Possono essere rilasciati dagli uffici comunali esclusivamente certificati utilizzabili nei rapporti tra privati (es. Banche, Imprese, Assicurazioni, Uffici Legali, ecc.).
Tali certificati sono soggetti all'imposta di bollo, di € 16,00 e al versamento dei diritti di segreteria di € 0.57, tranne nei casi in cui sia prevista dalla normativa una specifica esenzione (DPR 26/10/1972 n. 642 e smi).
Elenco dei principali documenti in esenzione dall'imposta di bollo.
Le certificazioni predette sono rilasciate dagli uffici comunali con l'apposizione, a pena di nullità, della dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Non possono essere prodotti certificati, oltre il termine di validità, con la dichiarazione che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio".
L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e da spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente. L'articolo 22 del DPR 26/10/1972 n. 642 stabilisce che tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie. Le certificazioni di stato civile sono esenti da bollo.
I certificati rilasciati in carta semplice sono soggetti al versamento dei diritti di segreteria di € 0,31.
Chiunque può richiedere i certificati anagrafici, gli estratti e i certificati di stato civile, anche se intestati ad altre persone.
Eccezioni: l'estratto di nascita corredato dall'art. 3 e l'estratto di matrimonio con annotazioni possono essere richiesti solo dai soggetti interessati.
I certificati e gli estratti vengono rilasciati allo Sportello Anagrafe del Comune e vanno richiesti allo Sportello.
Tipologie di certificati ed estratti
• Certificato di cittadinanza: Attesta la cittadinanza italiana dell'intestatario
• Certificato di esistenza in vita: È il certificato che attesta l'esistenza in vita
• Certificato di residenza: Attesta la residenza dell'intestatario
• Certificato di stato libero: Attesta lo stato civile libero dell'intestatario: celibato/nubilato, vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio
• Certificato di stato di famiglia: Attesta la composizione della famiglia anagrafica dell'intestatario
Certificati rilasciati solo in carta libera
• Certificato ed estratto di nascita: il certificato di nascita attesta l'evento della nascita dell'intestatario (nome, cognome, data e luogo di nascita); l'estratto di nascita indica anche l'ora di nascita e può contenere eventuali annotazioni (matrimoni, divorzi, decesso, eventuali aggiornamenti di cittadinanza)
• Certificato di nascita con maternità e paternità: il certificato di nascita attesta l'evento della nascita dell'intestatario (nome, cognome, data e luogo di nascita e i nominativi dei genitori). Può essere richiesto dal diretto interessato, oppure da persone munite di delega in carta semplice e fotocopia documento d'identità dell'interessato.
• Certificato ed estratto di matrimonio: il certificato di matrimonio attesta l'evento del matrimonio (nomi e cognomi degli sposi, data e luogo del matrimonio); l'estratto di matrimonio può contenere anche eventuali annotazioni (regime patrimoniale del matrimonio, divorzio, annullamento).
• Certificato ed estratto di decesso: il certificato di decesso attesta l'evento del decesso dell'intestatario (nome, cognome, data e luogo di decesso); l'estratto di decesso indica anche l'ora di decesso e può contenere eventuali annotazioni.
Estratti su modello internazionale plurilingue: nascita, matrimonio e decesso
Alcuni estratti di atti di stato civile vengono formulati su modelli plurilingue.
Questi documenti hanno validità immediata - e quindi non necessitano di ulteriore traduzione e legalizzazione - in tutti i Paesi aderenti alle Convenzioni di Parigi del 27 settembre 1956 e di Vienna dell' 8 giugno 1976.
Quali sono? Chi può richiederli?
• gli estratti di matrimonio e decesso possono essere richiesti da chiunque;
• l'estratto di nascita può essere richiesto unicamente dall'interessato o da una persona munita di delega in carta semplice e fotocopia documento d'identità dell'interessato.
A chi rivolgersi
gli estratti su modello internazionale vengono rilasciati presso gli sportelli anagrafici del Comune.
Certificato di godimento dei diritti politici
Attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Significa che il cittadino ha il diritto di votare. Hanno diritto di votare tutti i cittadini maggiorenni che godono dei diritti politici, ossia quelli che:
• non sono sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
• non hanno subito l'interdizione dai pubblici uffici.
Certificato di iscrizione nelle liste elettorali
Attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del Comune di residenza.
Il certificato è gratuito se viene richiesto per presentare la propria candidatura in una consultazione elettorale, di cui costituisce un requisito obbligatori.
A chi rivolgersi: i certificati di godimento dei diritti politici e di iscrizione nelle Liste elettorali vengono rilasciati presso gli sportelli anagrafici del Comune.
Certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 24 del 18 aprile 2016, ha risposto all'istante Ministero dell'Interno in relazione ad un quesito posto a quest'ultimo da un Ordine degli Avvocati in relazione al pagamento dell'imposta di bollo sui certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari. L'Agenzia delle Entrate ha prospettato la soluzione sostenendo che, pur essendo soggetti i certificati di residenza e stato di famiglia al bollo (ex art. 4 comma 1 della Tariffa allegata al DPR 642/1972 ), sugli atti di natura giudiziaria tale imposta è stata sostituita dal contributo unificato, escludendo quindi l'applicazione dell'imposta di bollo, con inclusione degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali antecedenti, necessarie funzionali al procedimento/processo (exart.18 del DPR 115/2002 ).
Non incide sull'esenzione la differenza tra procedimento e processo. Se, pertanto, il soggetto richiedente è una parte processuale e la tipologia di atto è la suddetta, in relazione all'antecedenza, alla necessarietà e alla funzionalità dello stesso al procedimento giurisdizionale, si applicherà l'esenzione dall'imposta di bollo, fermo restando il versamento dei diritti di segreteria, a patto però, conclude la risoluzione dell'Agenzia, che si indichi la norma di esenzione, o, in alternativa, l' uso per cui tale atto è destinato e che trattasi di atti di natura giudiziaria già assoggettati al contributo unificato.
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