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Autocertificazione

pubblicato il 07/04/2025

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione)

A partire dal 1 gennaio 2012 non è consentito alle Pubbliche Amministrazioni emettere certificati da produrre alle altre pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di pubblici servizi. In questi casi è obbligatorio il ricorso all'autocertificazione, che non ha nessun costo e non necessita dell'autenticazione della firma. La mancata ricezione delle autocertificazioni costituisce violazione dei doveri di ufficio.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori o esercenti pubblici servizi e con i privati che vi consentano, è possibile quindi sostituire la normale documentazione con autocertificazione (dichiarazioni sostitutive di certificazione, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, esibizione dei documenti stessi, presentazione di copie di atti e documenti invece degli originali).
La validità dell'autocertificazione è la stessa degli atti che sostituisce
.

L'autocertificazione non è ammessa per:
• certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e di brevetti;
• documentazione inerente ad attività giudiziaria.
In questi casi dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle apposite norme.

Dichiarazioni sostitutive di certificazione
Dichiarazione personale dell'interessato, per comprovare:
• data e luogo di nascita
• residenza
• cittadinanza
• godimento dei diritti civili e politici
• lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
• lo stato di famiglia
• l'esistenza in vita
• la nascita del figlio
• il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
oppure:
• iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
• appartenenza a ordini professionali;
• titolo di studio, esami sostenuti;
• qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione;
• qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di studente;
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• qualità di vivenza a carico;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
La firma su queste dichiarazioni non è soggetta ad autentica.

Requisiti
Occorre essere maggiorenni. Per i minori le dichiarazioni vanno sottoscritte dall'esercente la potestà o dal tutore. Per gli interdetti vanno sottoscritte dal tutore.

Dichiarazioni rese da cittadini stranieri
Per i cittadini comunitari si applicano le stesse modalità previste per gli italiani.
I cittadini non comunitari possono avvalersi dell'autocertificazione solo se legalmente dimoranti in Italia (cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno) e per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da soggetti pubblici o privati italiani (es.: non possono autocertificare il matrimonio se è stato celebrato all'estero; potranno invece avvalersi dell'autocertificazione se il matrimonio è stato celebrato in Italia da autorità italiane, cioè se esiste in qualche comune italiano il relativo atto).

CONTATTI UFFICIO ANAGRAFE
Ufficiale di Anagrafe:
Perrotta Sossio tel. 081 8069231
Scarciglia Mauro tel. 081 8069230
Responsabile di Settore:
Dott.ssa Angela Biondi - tel. 081 8069251

Indirizzo civico:
Municipio centrale del Comune di Quarto, Via E. De Nicola 8 (Piano Terra)
Pec: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
• Lunedì / Mercoledì / Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
• Martedì / Giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00.