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Affido familiare

pubblicato il 29/09/2017

Quarto Flegreo e la cultura dell'affido 2010

Diffondere sul territorio la differenza tra affido e adozione: è questa la nobile mission dello sportello Affido ri-nato al Comune di Quarto (Na). A disposizione dei cittadini le 4 volontarie del Servizio Civile Nazionale, selezionate tra oltre 40 candidati al progetto “Quarto flegreo e la cultura dell’affido 2010”; il progetto, approvato dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile, è stato presentato dal Comune di Quarto in sinergia con Arci Servizio Civile Napoli, la prima associazione di servizio civile in Italia. Le volontarie spiegheranno in cosa consiste l’affido familiare: un affidamento temporaneo di un minore, estendibile sino a un massimo di 2 anni. A seconda delle esigenze del minore e della disponibilità degli affidatari, lo stesso può essere collocato in una famiglia tutti i giorni (a tempo pieno) o solo parzialmente (modalità di affido diurno; esclusivamente nei week end, nelle festività o nei periodi estivi).  Tutte le informazioni utili per sapere come diventare una famiglia affidataria, o su come aprire le porte della propria casa per accogliere un minorenne in difficoltà, nonché tutta la modulistica necessaria per compiere questo passo ed ogni tipo di delucidazione in merito sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito in Via De Nicola n.8, dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00.

Cos'è

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Quarto ha attivato lo Sportello per l'affido nell’ambito del progetto “Quarto flegreo e la cultura dell’affido 2010”: 4 volontarie del Servizio Civile Nazionale con l’obiettivo di coordinare e promuovere l'affido familiare di bambini e ragazzi in temporanea difficoltà nel territorio. L’affido è un intervento di aiuto e sostegno ad un minore che non riesce ad essere seguito in modo adeguato dai genitori. Su segnalazione da parte dei servizi sociali prevede l’affidamento temporaneo del minore a una famiglia, a una persona singola o a una comunità familiare. Il minore rimane a tutti gli effetti figlio della propria famiglia di origine dove, concluso il periodo di tempo prestabilito, potrà fare ritorno. L’affido può essere consensuale — in caso sia condiviso dai genitori – o giudiziale qualora sia disposta dall’autorità giudiziaria.

Il servizio civile nazionale

Il progetto “Quarto flegreo e la cultura dell’affido 2010” Promosso dall’ Arci Servizio Civile, nell’ambito del Servizio civile nazionale, si pone l’ intento di sostenere, sensibilizzare e promuovere la cultura dell'affidamento familiare ponendo sempre maggiore attenzione ai temi inerenti la tutela e la protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Chi può diventare affidatario

Possono essere affidatarie le coppie, con o senza figli, sposate o conviventi, e single. 
Non sono richiesti requisiti di età o particolari titoli di studio; serve solo capacità di accoglienza e reale disponibilità di tempo.

Alla famiglia affidataria sono garantiti:

  • un’ assicurazione a tutela sia della famiglia sia del bambino/ragazzo;
  • un contributo economico quale riconoscimento del servizio svolto per la comunità.

Tutti possono diventare genitori affidatari: coppie con figli o senza figli e single.

Tipologie di affido

L'affidamento familiare può essere:

  • Residenziale: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia.

Questa tipologia di affidamento è disciplinata dalla legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 e prevede due tipi di affidamento:

  1. Consensuale: si realizza con il consenso della famiglia d'origine. I genitori riconoscono le loro difficoltà e accettano di affidare, in accordo con il Servizio sociale, per il tempo necessario, il figlio ad un'altra famiglia che percepiscono solidale con loro. È un atto impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca. Il provvedimento di affido è predisposto dal Comune ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità.
  2. Giudiziale: viene disposto dal Tribunale per i Minorenni e realizzato dal Comune, di norma quando manca il consenso della famiglia d'origine. Deve esserci a monte una situazione di grave disagio e di rischio per il minore.
  • Diurno: il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori; esistono anche affidamenti educativi diurni in cui l'affidatario si reca a casa del minore per svolgere attività di ri-socializzazione e di sostegno scolastico. 
    Il progetto di affidamento diurno si propone l'intento di mantenere il bambino nel proprio domicilio.

Durata dell'affido

L'affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi, in relazione:   

  • alle esigenze del minore, 
  • alle caratteristiche delle relazioni familiari, 
  • alle motivazioni dell'affidamento.   

E' importante dire che, in ogni caso, l'affidamento familiare è temporaneo e dura il tempo necessario, alla famiglia di origine, per superare il periodo di difficoltà. 
La legge 149/01 prevede un periodo massimo di due anni che possono essere prorogati dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui, al termine di questo periodo, sussistano ancora le difficoltà iniziali alla base di tale provvedimento.

L'incontro-abbinamento tra minore e famiglia affidataria

L'incontro con il bambino o adolescente che necessita di essere accolto, verrà curato e supportato dai Servizi competenti, che valuteranno in precedenza, la compatibilità fra le caratteristiche di quel particolare minore e la specificità di quella famiglia disponibile. Considerate le varie tipologie di affidamento, le molteplici esigenze dei minori e delle loro famiglie, ogni progetto di affidamento è unico e speciale.

Ogni affidatario nella sua specificità metterà a disposizione le sue particolari risorse. 
Ogni bambino e ogni famiglia, naturale o affidataria hanno una loro storia, loro bisogni e risorse, che vanno rispettate e valorizzate.

Differenze tra affido ed adozione

L'affidamento familiare e l'adozione sono due percorsi completamente diversi e non sovrapponibili:

  • L'affido è un percorso temporaneo in cui è previsto il ritorno del minore nella famiglia d'origine e presuppone il mantenimento dei rapporti con essa durante l'intero percorso; l'adozione è un processo in cui vengono definitivamente interrotti i rapporti con la famiglia naturale;
  • l'affido non cambia la natura giuridica del rapporto del minore e i suoi genitori, con l'adozione il minore diviene a tutti gli effetti figlio della nuova coppia, di cui acquisisce il cognome;
  • i genitori adottivi devono possedere determinati requisiti oggettivi (età, matrimonio/stabile convivenza) che per quelli affidatari non sono previsti.

Legislazione in merito

L’affido è regolamentato dalla legge 149 del 2001 che modifica la legge 184 del 1983 e tra le cui novità introdotte vi è pure la chiusura degli orfanotrofi in favore delle case famiglia e/o delle comunità di tipo familiare.

Strutture, queste ultime, dalle dimensioni estremamente più ridotte dove i minori possono essere seguiti più da vicino e vivere in un contesto che assomigli quanto più possibile a quello familiare.

Corsi di formazione

Le famiglie che intendono effettuare questa scelta sono invitati a partecipare ad un percorso formativo/informativo con l’obiettivo di affinare le loro capacità di intervento sociale, di aiuto reciproco, di collaborazione con il servizio pubblico e soprattutto di approfondire la propria spinta motivazionale.

Il percorso è composto da quattro incontri di gruppo, settimanali, di circa tre ore ciascuno, preceduti da un colloquio individuale con gli operatori del servizio e si svolge principalmente presso l’Assessorato alle politiche sociali a Quarto.

Informazioni pratiche

Contributo mensile 

Il Servizio Sociale del Comune di appartenenza del minore erogherà un contributo assistenziale a totale favore del minore, affinché l'Affidamento si possa fondare sulla disponibilità e idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche. Tale somma può essere integrata in relazione a particolari condizioni psicofisiche del minore. 

Assicurazione

Il Servizio Sociale è tenuto a stipulare un contratto d'assicurazione per coprire eventuali danni dei quali può essere vittima il minore o che lo stesso può arrecare a terzi, compresi gli stessi affidatari. 

Iscrizione nello stato di famiglia 

Per il superamento di alcune difficoltà quotidiane quali tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.., si suggerisce di far acquisire al minore affidato il domicilio presso la famiglia affidataria. L'iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari può essere fatta negli affidamenti a lungo termine, in accordo con il Servizio Sociale e con i genitori del minore. 

Assistenza sanitaria 

Se un minore è affidato ad una famiglia residente nella stessa azienda sanitaria, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'Affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria, al minore sarà rilasciato (sulla base della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi. 

Decisioni urgenti di carattere sanitario 

Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune, in caso di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute del minore a loro affidato (ricoveri o altri interventi d'urgenza). Successivamente, l'autorità sanitaria che prende in cura il minore valuterà se richiedere o meno l'autorizzazione del tutore o di chi esercita la potestà, per proseguire le cure o per ulteriori indagini da effettuare. 

Spese Sanitarie Straordinarie

Qualora il minore necessiti di spese sanitarie straordinarie (occhiali da vista, apparecchi ortodontici ecc.) esiste la possibilità di un’ integrazione economica determinata sulla base dei parametri comunali ed alla valutazione del Servizio Sociale di base. 

Scuola

L'iscrizione a scuola (dal nido alle superiori) va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'Affidamento, rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza del minore. 
Gli affidatari, oltre a mantenere i periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore, esercitano i poteri connessi alla potestà parentale riguardo agli ordinari rapporti con la scuola (la partecipazione agli organismi scolastici, alla giustificazione per assenza, la richiesta di autorizzazione per la gita scolastica). Decisioni importanti quali ad esempio il cambiamento di scuola, o la scelta degli studi superiori andranno concordate con i genitori naturali, tramite il servizio Sociale che segue il minore e gli Operatori che seguono il progetto d'Affidamento.

Congedi parentali e astensioni dal lavoro 

La nuova legislazione per il sostegno della maternità (D.Lgs n. 151 del 2001) stabilisce che i genitori affidatari hanno gli stessi diritti, opportunità e tutele previste per i genitori naturali in materia di: congedo di maternità e paternità, congedi parentali, congedi per malattia del minore e riposi giornalieri. Cambia solo la decorrenza dei congedi, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare. 
Il congedo di maternità e paternità consiste nel diritto ad astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dall'ingresso del minore, per un periodo massimo di tre mesi, ed è previsto per i bambini di età non superiore ai 6 anni. 
Il congedo parentale consiste nel diritto, di uno dei due genitori affidatari, ad astenersi dal lavoro nei primi tre anni dall'ingresso del minore, per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi, ed è previsto per i bambini di età compresa tra i 0 anni e i 12 anni. 
I riposi giornalieri consistono nel diritto ad astenersi dal lavoro per due ore al giorno, entro il primo anno dall'ingresso del minore affidato (Sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2003).

I congedi per malattia del minore 

Entrambi i genitori affidatari, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun minore affidato, fino al compimento del sesto anno di età. I genitori affidatari di bambini, tra i 6 e 12 anni, hanno diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro, a causa della malattia del minore, per 5 giorni lavorativi all'anno, ma solo per i primi tre anni dall'inserimento del minore. 

Minori con handicap 
Se i genitori sono affidatari di un bambino disabile in situazione di gravità accertata e lavorano entrambi, in base all'art. 33 della Legge n. 104/4992, hanno diritto ad:

  • assenza facoltativa dal lavoro o, in alternativa, due ore giornaliere di permesso retribuito sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, purchè questo non sia ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere;
  • tre giorni di permesso mensile (non frazionabili ad ore) retribuiti, sempre che il minore disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture, dall'età di tre anni e oltre del minore.

Espatrio

La richiesta per ottenere il documento per recarsi all'estero, deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore, e dagli affidatari (L. 1185/67 art. 3). Se manca il consenso occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. La famiglia affidataria che ha intenzione di recarsi all'estero con il bambino affidato, può rivolgersi agli Operatori del Servizio Sociale per ricevere le indicazioni necessarie; poiché può trattarsi di una pratica complessa e lenta, è opportuno attivarsi con 4/5 mesi di anticipo.

Informazioni e contatti

Sportello affido - “Quarto flegreo e la cultura dell’affido 2010” - Settore Servizi Sociali - Comune di Quarto (Na)

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Indirizzo: via E. De Nicola, 8 – 80010 – Quarto (Na) Telefono 081.8069278

Responsabile:  dott.ssa Annamaria Neri