Cos’è la CIE
La carta di identità elettronica (C.I.E.) è valida come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea o con cui l'Italia ha speciali convenzioni e in quelli che la accettano in sostituzione del passaporto.
Prima di recarsi all'estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli Esteri "Viaggiare sicuri".
La C.I.E. consente l'accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni abilitate. Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.
Richiesta della C.I.E.
Dove richiederla
È possibile richiedere l’emissione della Carta di Identità Elettronica presso il proprio comune di residenza oppure, nel caso di cittadini italiani residenti all’estero A.I.R.E., presso il proprio consolato di competenza e, in questo caso, le modalità di rilascio sono indicate sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Da chi può essere richiesta
La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta dai residenti nel Comune di Quarto o in altro Comune italiano regolarmente iscritti in ANPR (quindi, in caso di persona cancellata dall’Anagrafe, non sarà possibile rilasciare la C.I.E.).
Quando può essere richiesta/rinnovata
La C.I.E. può essere chiesta a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta di identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le CIE rilasciate in conformità al Decreto del Ministro dell’Interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d’identità elettronica”:
- possono essere rinnovate anche prima del 180esimo giorno precedente la scadenza;
- non devono invece essere richieste a seguito di cambio indirizzo o residenza.
Validità della C.I.E.
La validità dipende dalla tua età:
- se hai meno di 3 anni di età: 3 anni dalla data di emissione
- se hai un'età compresa tra i 3 e i 18 anni: 5 anni dalla data di emissione
- dai 18 anni: al massimo 10 anni e scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.
Costo della C.I.E.
Il costo della C.I.E., fissato dall’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 e dalla Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 7 settembre 2017:
- è di 22,50 € (di cui 16,79 € per corrispettivo dovuto allo Stato e 5,71 € per diritti di segreteria) in caso di prima emissione oppure quando si rinnova a meno di 30 giorni dalla data di scadenza;
- in caso di rilascio duplicato, oppure se si rinnova tra il 180esimo e il 31esimo giorno precedente la scadenza, il costo è di 28,15 €.
Modalità di pagamento
- Mediante POS: si accettano carte di credito, debito, prepagate (incluse PostePay), ecc. Potrebbero non essere accettate le carte American Express.
- Mediante bollettino postale da fare prima di recarsi allo Sportello: sul C/C postale n. 1045482468, intestato a: “Comune di Quarto - Servizio Tesoreria - Carte d’Identità”. Causale: Emissione C.I.E.
Documentazione da presentare
Sia nel caso di persona minorenne che maggiorenne, è sempre necessaria la presenza del cittadino che ne fa richiesta allo sportello.
Il richiedente:
- in caso di primo rilascio esibisce all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità*;
- in caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
- se il vecchio documento è stato smarrito o rubato, occorre presentare, oltre al codice fiscale e ad altro documento di identificazione in corso di validità*, anche la denuncia presentata all’autorità di Pubblica Sicurezza;
- consegna all’operatore comunale il codice fiscale/tessera sanitaria;
- verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici presenti nell’anagrafe nazionale;
- fornisce indirizzi di contatto;
- indica la modalità di ritiro del documento (consegna presso il proprio domicilio o presso un altro indirizzo desiderato o ritiro in Comune) e comunica un’eventuale persona delegata al ritiro;
- consegna una foto tessera conforme agli standard ICAO compatibile con i parametri stabiliti dal Ministero dell’Interno;
- procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali;
- fornisce, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi;
- firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale suoi dati.
(*) Costituisce documento utilizzabile per l'identificazione uno tra i seguenti: passaporto; patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; porto d'armi; tessere di riconoscimento, munite di fotografia e di timbro, rilasciate da amministrazioni dello Stato. Ai fini dell'identificazione, NON possono essere accettati: fotocopia di carta d'identità, tessere identificative rilasciate da soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, altri documenti diversi da quelli sopra indicati.
Consegna della C.I.E.
Il documento è spedito a cura del Poligrafo e Zecca dello Stato, non essendo prevista la consegna a vista allo sportello. All’atto di presentazione della richiesta al Comune, i cittadini residenti in Italia possono scegliere una tra le diverse modalità di consegna del documento, ovvero:
- presso l’indirizzo di residenza;
- presso un indirizzo di sua preferenza;
- presso la sede del Comune.
Una volta allo sportello, un operatore comunale acquisirà i dati su un sistema informatico collegato con il Centro nazionale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno. Terminate le operazioni, al cittadino verrà rilasciata una ricevuta, che attesta l'avvenuta registrazione, insieme alla prima metà del Pin identificativo corrispondente alla carta.
La Carta d'Identità Elettronica, insieme alla seconda parte del Pin, verrà spedita tramite raccomandata dal Poligrafico dello Stato all'indirizzo indicato dall'interessato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, come previsto dalle norme ministeriali.
Cittadini stranieri
Per i cittadini di Paesi comunitari o extra-comunitari, la carta d’identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio.
Per poter ottenere la C.I.E. è necessario essere regolarmente iscritti in Anagrafe, quindi essere residenti del Comune di Quarto.
Ai fini dell’identificazione, è necessario esibire un documento valido per l’espatrio rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine; passaporto per le persone di cittadinanza extra UE o carta d’identità del Paese UE per i cittadini UE.
Le persone di cittadinanza extra UE, oltre alla documentazione sopra elencata, devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta di richiesta di rinnovo.
Carta di identità per minorenni
Per il rilascio del documento è sempre necessaria la presenza del minore.
I minorenni italiani che viaggiano devono essere in possesso di un documento di viaggio personale e non possono essere iscritti sul passaporto dei genitori. La carta d'identità valida per l'espatrio consente di viaggiare all'estero solo ai minorenni con cittadinanza italiana. Il documento rilasciato ai non italiani non è valido per l’espatrio, anche se cittadini di un Paese membro all'Unione Europea.
I minori possono ottenere il documento valido per l’espatrio solo se entrambi i genitori sono presenti al momento dell’emissione della CIE.
Nel caso di assenza di uno dei genitori al momento di emissione della C.I.E., il genitore assente dovrà delegare l’altro genitore con apposita dichiarazione di assenso all’espatrio debitamente firmata con allegata copia del documento d’identità del genitore che delega.
In alternativa deve essere presentata l’autorizzazione del giudice tutelare o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
In mancanza della dichiarazione di assenso il documento sarà rilasciato non valido per l’espatrio.
A partire dai 12 anni sono rilevate le impronte digitali del minore, che dovrà apporre la propria firma grafica sul documento. Per i minori di 14 anni è possibile richiedere anche l’indicazione dei nomi dei genitori, o di chi ne fa le veci, sul retro del documento.
Per ottenere il rilascio del documento, i minorenni non appartenenti alla Unione Europea devono essere titolari del permesso di soggiorno in corso di validità o, in alternativa, devono essere iscritti nel permesso di soggiorno di uno dei genitori. La qualità deve essere correttamente registrata in anagrafe. In caso di presenza di un solo genitore si applicano le stesse clausole previste per i minorenni appartenenti all'Unione Europea.
MODULO DI ASSENSO
Scarica il Modulo di assenso [clicca qui]
Da compilare per ciascun figlio.
Iscritti A.I.R.E temporaneamente in Italia e stranieri richiedenti asilo e protezione internazionale
Per i cittadini iscritti all'A.I.R.E. che si trovino temporaneamente in Italia e per i richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l’iscrizione anagrafica, sarà possibile richiedere ed ottenere esclusivamente una carta di identità cartacea.
a) Iscritti A.I.R.E.
Requisiti del richiedente
Essere iscritti nell'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero del Comune di Quarto. I cittadini iscritti all'AIRE di altro Comune possono chiedere la carta di identità cartacea solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di iscrizione A.I.R.E.
Solo in seguito alla trasmissione del Nulla Osta al Comune di Quarto da parte del Comune di iscrizione A.I.R.E., sarà possibile procedere al rilascio della carta di identità.
Documentazione da presentare
Presentarsi allo sportello con:
- 4 fotografie recenti (non anteriori a sei mesi), formato fototessera, a capo scoperto, su sfondo bianco, uguali tra loro;
- In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, il documento scaduto o deteriorato;
- In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del vecchio documento, codice fiscale, documento di identificazione in corso di validità, e denuncia presentata all’autorità di Pubblica Sicurezza.
Costi
Il costo della carta d'identità cartacea è di € 5,68.
b) Stranieri richiedenti protezione internazionale
L’art. 5-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 come sostituito dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 21 ottobre 2020, n. 130, dispone espressamente che “Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni”.
A fronte di ciò, considerato che non sono poste altre eccezioni alle procedure in parola dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 11/2020, è lecito ritenere che quanto prescritto sulla durata triennale e con validità limitata al territorio nazionale della carta d’identità si applichi ESCLUSIVAMENTE al richiedente protezione internazionale e che riguarda i soggetti richiedenti asilo e protezione sussidiaria. All’interessato, già regolarmente iscritto in anagrafe, potrà essere rilasciata la carta d’identità cartacea, previa identificazione tramite l’esibizione del permesso di soggiorno munito di fotografia, inibita all’espatrio e valida tre anni.
Documentazione da presentare:
- 4 fotografie recenti (non anteriori a sei mesi), formato fototessera, a capo scoperto, su sfondo bianco, uguali tra loro;
- permesso di soggiorno in corso di validità munito di fotografia.
Costi
Il costo della carta d'identità cartacea è di € 5,68.
CONTATTI UFFICIO C.I.E.
Ufficiale di Anagrafe: Riccio Anna Maria - Tel. 081 8069223 / 081 8069280.
Responsabile di Settore: Dott.ssa Angela Biondi - Tel. 081 8069251
Indirizzo civico: Municipio centrale del Comune di Quarto, Via E. De Nicola 8 (Piano Terra)
Pec: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- Martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regolamento (UE) 2014/910 – eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) sull'identità digitale, ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri.
- Regolamento (UE) 2019/1157 del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) Art.3.
- LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Art. 2 comma 4.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n. 437 - Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n°. 191. Art. 1.
- DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale. Art 20, Art. 64, Art. 65.
- DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 - Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Art. 7 vicies-ter, Art. 7 vicies-quater.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22.02.2013
- DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte a garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art. 10.
- DECRETO 23 dicembre 2015 - Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica.
- DECRETO 25 maggio 2016 - Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
- DECRETO 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali. Art. 24.
- DECRETO DIRETTORIALE 21 luglio 2022 - Modifica al layout della CIE.
- DECRETO 8 settembre 2022 - Modalità di impiego della Carta di identità elettronica.