Come noto, gli elettori con disabilità tali da impedire l’esercizio materiale e autonomo del voto (non vedenti, con disabilità agli arti superiori, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell’art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell’art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, potendo farsi accompagnare in cabina da un familiare o da altra persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi Comune della Repubblica.
I predetti elettori possono richiedere ai Comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla “AVD”), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.
Pertanto, secondo le istruzioni operative fornite ai seggi dall’Amministrazione dell’Interno, l’elettore deve essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:
a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il citato simbolo o
codice;
b) quando l’impedimento fisico sia evidente;
c) quando sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto
del titolare, con codici attestanti la cecità assoluta;
d) quando esibisca l’apposito certificato medico, rilasciato dall’azienda sanitaria locale.
Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Ammissione al voto Assistito per gli elettori con disabilità in possesso della EU DISABILITY CARD di tipo “A”.
Dettagli della notizia
CIRCOLARE N 19/REF. 2026
Data di pubblicazione:
17 Marzo 2026
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