Anagrafe
UFFICIO
La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta dai cittadini (italiani e stranieri) residenti nel Comune di Quarto o in altro Comune italiano regolarmente iscritti in ANPR (quindi, in caso di persona cancellata dall’Anagrafe, non sarà possibile rilasciare la C.I.E.).
La Carta d’Identità Elettronica – in breve CIE – è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.
La foto è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.
Al momento della richiesta verranno raccolte anche le impronte digitali, che verranno inserite nel documento stesso (la raccolta delle impronte è obbligatoria come previsto dall’art.3, c.2, del R.d. n. 773/1931, come modificato dall’art. 40, c.2, lett.a) del D.L. n. 1/2012). In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.
Per i figli minorenni entrambi i genitori dovranno esprimere il consenso scritto per l’espatrio.
I dati del titolare presenti sul documento sono:
La Carta di Identità Elettronica, se valida per l’espatrio, può essere utilizzata dai cittadini italiani per viaggiare sul territorio nazionale e negli Stati membri dell’Unione Europea.
Per i cittadini non italiani la CIE è rilasciata non valida per l'espatrio, quindi può essere utilizzata solo sul territorio nazionale.
Devi recarti al Comune negli orari di apertura al pubblico per ottenere il rilascio, portando con te ciò che è indicato nella sezione "Cosa serve".
Per i cittadini non residenti, è obbligatorio prenotare chiamando al numero 0818069280 (chiamare il martedì o il giovedì mattina).
Sia nel caso di persona minorenne che maggiorenne, è sempre necessaria la presenza del cittadino che ne fa richiesta allo sportello.
Il richiedente:
Il rilascio della C.I.E. e relativi PIN e PUK per usufruire dell'identità digitale ad essa collegata.
La C.I.E. può essere chiesta a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta di identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.
Per i titolari di Carta di Identità cartacea la scadenza perentoria della validità di tale documento è fissata al 3 agosto 2026, per cui gli interessati possono richiedere il rinnovo a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento cartaceo, il costo del rinnovo da cartacea a elettronica è ritenuto come prima emissione
Le CIE rilasciate in conformità al Decreto del Ministro dell’Interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d’identità elettronica”:
Validità della C.I.E.
La validità dipende dalla tua età:
A partire dal 30 luglio 2026 le c.i.e. emesse per cittadini che hanno 70 anni compiuti avranno una validità estesa fino a cinquant’anni ovvero a tempo illimitato. Coloro che avranno compiuto 70 anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione potranno richiedere, a partire dal 1° novembre 2026, il rinnovo anticipato della propria carta, beneficiando delle nuove disposizioni.
Giorni prima della scadenza del documento a partire dai quali si può richiedere il rinnovo.
Le Carte di identità Elettroniche, una volta emesse dal Ministero dell’Interno, vengono recapitate all'indirizzo indicato in fase di emissione, rilevabile dell’allegato “Riepilogo” rilasciato all’utente dove è indicato anche il numero di raccomandata postale associato (utilizzabile dal cittadino per verificare lo stato di spedizione). I tempi di arrivo si stimano in 7-10 giorni lavorativi.
Il costo della C.I.E.:
Modalità di pagamento
Cittadini stranieri
Per i cittadini di Paesi comunitari o extra-comunitari, la carta d’identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio.
Per poter ottenere la C.I.E. è necessario essere regolarmente iscritti in Anagrafe, quindi essere residenti del Comune di Quarto.
Ai fini dell’identificazione, è necessario esibire un documento valido per l’espatrio rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine; passaporto per le persone di cittadinanza extra UE o carta d’identità del Paese UE per i cittadini UE.
Le persone di cittadinanza extra UE, oltre alla documentazione sopra elencata, devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta di richiesta di rinnovo.
Firma domiciliare
Nell’eventualità di cittadini le cui condizioni fisiche determinano l’impossibilità a recarsi presso lo sportello per l’emissione della CIE, ma che sono in grado di firmare, è possibile emettere il documento previa presentazione al protocollo dell’ente, da parte del delegato dal richiedente, di modulo (scaricabile nella sezione “documenti” in basso) debitamente compilato in ogni sua parte e completo della documentazione ivi richiesta inclusa documentazione medica attestante la condizione di gravità e/o impossibilità allo spostamento. Sarà cura dell’ente, per mezzo di personale della P.M., a recarsi presso l’abitazione dove soggiorna il cittadino per rilevare la firma. L’ufficio provvederà a contattare il delegato per il ritiro della ricevuta provvisoria attestante la richiesta di rilascio.
Carta di identità per minorenni
Per il rilascio del documento è sempre necessaria la presenza del minore.
I minorenni italiani che viaggiano devono essere in possesso di un documento di viaggio personale e non possono essere iscritti sul passaporto dei genitori. La carta d'identità valida per l'espatrio consente di viaggiare all'estero solo ai minorenni con cittadinanza italiana. Il documento rilasciato ai non italiani non è valido per l’espatrio, anche se cittadini di un Paese membro all'Unione Europea.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.", che ha modificato l'art. 3, lettera b della Legge 1185 del 1967 e introdotto l'articolo 3-bis, non è più richiesto per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio l'assenso dell'altro genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale o l'autorizzazione del giudice tutelare.
L'articolo 3-bis della legge citata prescrive che il giudice possa inibire il rilascio del documento valido per l'espatrio al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli.
Il richiedente, genitore di figli minori, dovrà quindi dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del documento previste dall'art. 3 della Legge 1185 del 1967, tra le quali rientra l'assenza di provvedimenti giudiziari di inibizione all'espatrio di cui all'articolo 3-bis della stessa legge, introdotto dall'art.20 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023.Puoi scaricare il modulo dalla sezione "Documenti" in basso.
In mancanza della dichiarazione il documento sarà rilasciato non valido per l’espatrio.
A partire dai 12 anni sono rilevate le impronte digitali del minore, che dovrà apporre la propria firma grafica sul documento. Per i minori di 14 anni è possibile richiedere anche l’indicazione dei nomi dei genitori, o di chi ne fa le veci, sul retro del documento.
Per ottenere il rilascio del documento, i minorenni non appartenenti alla Unione Europea devono essere titolari del permesso di soggiorno in corso di validità o, in alternativa, devono essere iscritti nel permesso di soggiorno di uno dei genitori. La qualità deve essere correttamente registrata in anagrafe. In caso di presenza di un solo genitore si applicano le stesse clausole previste per i minorenni appartenenti all'Unione Europea.
Il servizio è disponibile presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
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