Convivenza di fatto

Servizio attivo

È possibile che due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, chiedano di costituire una convivenza di fatto.


A chi è rivolto

Cittadini italiani e stranieri:

  • maggiorenni;
  • coabitanti;
  • residenti allo stesso indirizzo;
  • uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone;
  • di stato libero. Se il cittadino straniero risulta di stato civile ignoto, deve presentare un certificato di stato libero mediante documentazione rilasciata dall'Autorità competente del suo paese di appartenenza.

Descrizione

La convivenza di fatto è una forma di unione che si istituisce tra due persone maggiorenni, italiane o straniere, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone.

Copertura geografica

Territorio del Comune di Quarto.

Come fare

Puoi richiedere la costituzione o la cessazione di una convivenza di fatto utilizzando i moduli appositi scaricabili da questa pagina.

I moduli possono essere inviati all'Ufficio Migratorio via e-mail o via pec, allegando un documento di riconoscimento di entrambi i dichiaranti.

In alternativa, puoi consegnare il modulo all'Ufficio Protocollo del Comune.

Infine, puoi anche recarti presso l'Ufficio Migratorio (è richiesta la presenza di entrambi i conviventi) negli orari di apertura al pubblico.

Cosa serve

La coppia che richiede la costituzione della convivenza di fatto deve coabitare (quindi risiedere allo stesso indirizzo).

Se ti rechi in Ufficio:

  • documento di riconoscimento di entrambi i dichiaranti;
  • se sei un cittadino straniero, è necessario anche il titolo di soggiorno.

Se invii la richiesta telematicamente o consegni all'Ufficio Protocollo:

  • il modulo scaricabile "Dichiarazione costituzione convivenza di fatto" da questa pagina compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambi i dichiaranti;
  • un documento di riconoscimento in corso di validità per entrambi i dichiaranti;
  • se sei un cittadino straniero, è necessario anche il titolo di soggiorno.

Cosa si ottiene

La costituzione della convivenza di fatto, o la sua cessazione.

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenze. I tempi sono i seguenti:

2 giorni

Registrazione della dichiarazione

Giorni entro i quali la dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici del Comune.

45 giorni

Accertamento dei requisiti

Giorni successivi alla dichiarazione entro i quali potranno essere effettuati accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti.

Quanto costa

Il servizio non prevede costi.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile presso l'Ufficio Migratorio del Comune nei seguenti orari di apertura:

  • Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 9.00 alle 13.00;
  • Martedì e giovedì: dalle 15.00 alle 17.00

Documenti

Ulteriori informazioni

DIRITTI DEI CONVIVENTI DI FATTO

  • i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario
  • malattia o ricovero: i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi o i familiari
  • potere di rappresentanza: ciascun convivente di fatto può designare l'altro come suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
  1. in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute
  2. in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie

La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

  • diritti inerenti la casa: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.
  • diritti all'assegnazione della casa popolare: nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza, possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
  • impresa familiare: la norma prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, spetti una partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi. nonché all'incremento dell'azienda.
  • interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: è estesa al convivente di fatto, la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente
  • risarcimento del danno: in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile, si applicheranno glie stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla propria vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio dall'avvocato che ha redatto l'atto, al comune di residenza entro dieci giorni.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

  • accordo tra le parti
  • recesso unilaterale
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona
  • morte di uno dei contraenti

Anche la risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono entrambi la loro residenza in altra abitazione, anche se di altro comune, purché continuino ad abitare nella stessa abitazione.

Qualora fosse esistente un contratto di convivenza, in caso di trasferimento in altro comune, il Comune dove il contratto è depositato dovrà trasmettere lo stesso al nuovo Comune di residenza.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 08/07/2025, 14:08

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