Immigrazione
UFFICIO
Cittadini italiani e stranieri:
La convivenza di fatto è una forma di unione che si istituisce tra due persone maggiorenni, italiane o straniere, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone.
Territorio del Comune di Quarto.
Puoi richiedere la costituzione o la cessazione di una convivenza di fatto utilizzando i moduli appositi scaricabili da questa pagina.
I moduli possono essere inviati all'Ufficio Migratorio via e-mail o via pec, allegando un documento di riconoscimento di entrambi i dichiaranti.
In alternativa, puoi consegnare il modulo all'Ufficio Protocollo del Comune.
Infine, puoi anche recarti presso l'Ufficio Migratorio (è richiesta la presenza di entrambi i conviventi) negli orari di apertura al pubblico.
La coppia che richiede la costituzione della convivenza di fatto deve coabitare (quindi risiedere allo stesso indirizzo).
Se ti rechi in Ufficio:
Se invii la richiesta telematicamente o consegni all'Ufficio Protocollo:
La costituzione della convivenza di fatto, o la sua cessazione.
Non sono previste scadenze. I tempi sono i seguenti:
Giorni entro i quali la dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici del Comune.
Giorni successivi alla dichiarazione entro i quali potranno essere effettuati accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti.
Il servizio non prevede costi.
Il servizio è disponibile presso l'Ufficio Migratorio del Comune nei seguenti orari di apertura:
UFFICIO
Formato PDF (0.12 MB)
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La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla propria vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio dall'avvocato che ha redatto l'atto, al comune di residenza entro dieci giorni.
Anche la risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono entrambi la loro residenza in altra abitazione, anche se di altro comune, purché continuino ad abitare nella stessa abitazione.
Qualora fosse esistente un contratto di convivenza, in caso di trasferimento in altro comune, il Comune dove il contratto è depositato dovrà trasmettere lo stesso al nuovo Comune di residenza.
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