Le donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità, o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso spetta la quota differenziale), che risultino residenti e soggiornanti nel territorio dello Stato italiano al momento del parto e che siano:
- cittadine italiane e dell’Unione Europea;
- cittadine provenienti da paesi non appartenenti all’U. E. in possesso di Carta di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadine provenienti da paesi non appartenenti all’U. E. in possesso della Carta di Soggiorno per i familiari del cittadino dell’U. E. non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
- cittadine provenienti da paesi non appartenenti all’U. E. in possesso della Carta di Soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
- cittadine straniere titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria.
E’ un intervento di sostegno economico istituito dall’art. 66 della legge n. 448/98 e ss. mm. e ii. ed è attualmente disciplinato dall’art. 74 del D. Lgs 151/2001. L’assegno spetta, per ogni figlio nato oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il nucleo familiare deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali, risultanti dall’Attestazione ISEE, non superiori al limite previsto per l’assegno. Il valore ISEE da non superare, per l’anno 2026, è pari a € 20.668,26. L’importo del trattamento economico mensile da non superare per avere diritto alla quota differenziale, per l’anno 2026, è pari a € 413,10 corrispondente ad 1/5 dell’importo dell’assegno.
Territorio del Comune di Quarto.
E’ possibile presentare istanza al Comune di Quarto utilizzando, esclusivamente, l’apposito applicativo web presente sul sito: www.comune.quarto.na.it – Servizi. La richiedente accede al sistema mediante autenticazione SPID o CIE e quindi procede alla compilazione inserendo i dati richiesti. Alla domanda sarà assegnato un numero progressivo da conservare come attestazione dell’avvenuta ricezione e per ogni adempimento successivo.
Per accedere all'istanza è necessario:
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia Permesso di Soggiorno CE/Carta di Soggiorno per le cittadine provenienti da paesi non appartenenti all’U. E;
- Codice IBAN della richiedente.
Un contributo economico (assegno) concesso dal Comune ed erogato dall'INPS. L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Per l’anno 2026 l’importo per ogni figlio nato è pari a complessivi € 2.065,50. In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo. Per determinare la quota differenziale occorre sottrarre dall’importo totale dell’assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche precedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro. In caso di adozione o affidamento preadottivo , qualora l’assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tener conto anche del trattamento economico di maternità percepito dalla madre.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del parto. In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine dei sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della deceduta entro sei mesi dalla data del parto.
Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, entro 30 giorni, concede o nega il beneficio con un proprio provvedimento e ne dà comunicazione all'interessata/o via mail. In caso di concessione trasmette all’INPS i dati necessari per il mandato di pagamento. L’INPS provvede al pagamento, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune. Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca anche se la/il richiedente ha mutato residenza successivamente alla concessione dell’assegno.
La presentazione della domanda non prevede nessun costo.
Possono presentare istanza al Comune di Quarto solo coloro che risultano residenti alla data del parto.
Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre:
- in caso di minore età o decesso della madre del neonato, dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti residente e soggiornante in Italia al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua podestà. Qualora anche il padre sia minorenne la richiesta può essere presentata dal genitore della madre esercente la podestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre a condizione che la madre risulti residente e soggiornante in Italia al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua podestà;
- in caso di separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- in caso di adozione speciale di cui all’art. 44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua podestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
L'ufficio Servizi Sociali - Ufficio Amministrativo è sito in Via E. De Nicola, 8 ed effettua i seguenti orari:
MIGLIACCIO MARIA
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